Nel sistema delle relazioni sindacali ridefinite dal vigente CCNL, il confronto rappresenta il momento di dialogo costruttivo tra l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali, dialogo che permette ai sindacati di partecipare attivamente alla definizione delle misure organizzative che l’amministrazione intende adottare e all’amministrazione di adottare, con la garanzia della condivisione, le misure più idonee a garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.
Questo il confronto, ma nulla di tutto ciò è avvenuto in occasione dei tavoli sindacali per l’adozione del regolamento sui nuovi criteri per l’attribuzione degli incarichi di coordinamento a professionisti e medici, criteri che la contrattazione demanda appunto al confronto.
L’amministrazione infatti, dopo quasi due mesi di incontri, non ha recepito alcuna delle modifiche sostanziali che i sindacati hanno proposto per adeguare il regolamento al dettato ed allo spirito del contratto collettivo. A fronte dei numerosi incontri intercorsi e delle puntuali e precise proposte da parte dei sindacati, l’amministrazione ha fatto finta di non capire e, nell’ultimo incontro, ha proposto un testo di regolamento addirittura peggiore del precedente testo. Non solo non ha apportato le modifiche sostanziali da più parti richieste, ripiegando su modifiche minime, residuali e di poco conto, ma cosa ancora più grave, ha ribadito con maggior fermezza che la “riconferma” è la regola generale di attribuzione dell’incarico, declassando la selezione a regola residuale; è tornata nuovamente e ripetutamente a parlare di “interpello” e di conferimento motivato da parte del Direttore Generale e non di procedura selettiva e di conferimento in base a graduatoria, quasi gli incaricati fossero dei veri e propri dirigenti; ha dato più spazio e più valore a criteri selettivi legati alla mera discrezionalità a discapito dei criteri oggettivi previsti dalla contrattazione nazionale. In pratica tutto il contrario di quanto a più voci richiesto e tutto senza ragionevole motivazione.
In realtà l’amministrazione non è nuova a questi comportamenti. Al di fuori di ogni confronto, ha bandito un “interpello” per il conferimento dell’incarico di Coordinatore Generale Tecnico-Edilizio utilizzando i criteri di cui alla determinazione presidenziale 33/2018 non in linea con le regole poste dal vigente CCNL e, sempre senza reale confronto, ha disposto in ordine alle selezioni per i livelli differenziati di professionalità, con regole in palese contrasto con il dettato contrattuale.
Non è più tollerabile questo atteggiamento.
Spiace ricordare all’amministrazione che l'adozione di provvedimenti attinenti all’organizzazione del lavoro senza l'osservanza dell’obbligo di confronto concreta un comportamento antisindacale in quanto impeditivo e limitativo dell'esercizio dell'attività sindacale. Spiace ricordare all’amministrazione che il mancato rispetto di un accordo contrattuale – specie se nazionale - configura comportamento antisindacale in quanto mina in maniera rilevante la capacità di confronto, di rappresentatività e di espressione degli interessi dei lavoratori che sono elementi imprescindibili dell'attività del sindacato, ma tanto è. Confidiamo quindi in un ripensamento del comportamento complessivo dell’amministrazione in modo da evitare che le tali questioni vengano trattate in altre sedi .
Procedura selettiva per il conferimento degli incarichi di coordinamento: quella prevista dal CCNL e quella adottata dall’amministrazione.
La normativa contrattuale, liberamente negoziata tra le parti sociali, impone all'ente di procedere alla copertura dei posti funzioni di coordinamento attraverso una procedura selettiva assistita dalle garanzie di trasparenza e obiettività, di precostituzione dei requisiti, di pubblicità e motivazione. Ciò a garanzia non solo dell’autonomia dei professionisti ma a garanzia di quella funzione di presidio di legalità che il professionista può garantire solo se libero ed indipendente dalla dirigenza.
In considerazione di ciò le parti sociali, in sede nazionale, hanno delineato una procedura di conferimento incarichi professionali:
- in cui la regola per il conferimento dell'incarico è l'esito di una procedura selettiva basata su criteri obiettivi di valutazione predefiniti ed oggettivi in modo da evitare qualsivoglia valutazione discrezionale. E ciò sia per il conferimento dell'incarico di coordinatore generale, per il quale il contratto prevede un’ apposita procedura selettiva i cui requisiti, criteri, contenuti e modalità di svolgimento devono essere stabiliti dalla stessa amministrazione sempre in sede di confronto (art. 33 CCNL 21/7/2010) e sia per il conferimento dell'incarico di coordinatore NON generale, per il quale è la stessa contrattazione nazionale ad individuare i quattro elementi su cui fondano i criteri della selezione ossia la professionalità, la capacità organizzativa, l’esperienza e l’anzianità del professionista (art 35 CCNL 16/2/99);
- in cui gli elementi di valutazione devono avere ragionevolmente lo stesso peso per tutte le famiglie professionali, all'interno delle quali è poi possibile prevedere una diversificazione dei punteggi degli indicatori in ragione della peculiarità delle stesse. Ciò al fine di garantire la parità di trattamento tra le diverse categorie professionali ed evitare discriminazioni con ripercussioni in termini economici e di carriera sui singoli professionisti;
- in cui l'incarico è conferito sulla base dell'ordine della graduatoria stilata dalla Commissione esaminatrice, sulla base dei punteggi raggiunti dagli interessati e non per scelta discrezionale, ancorchè motivata, del Direttore Generale;
- in cui è esclusa la possibilità di nomine fiduciarie e intuitu personae per le ragioni di autonomia, indipendenza e garanzia di legalità sopra illustrate
Nulla di tutto questo è dato riscontrare nella procedura disciplinata dal regolamento che l’amministrazione vuole licenziare.
Infatti in base al regolamento in adozione:
- la regola generale per il conferimento degli incarichi diventa la riconferma motivata del Direttore Generale in assenza assoluta di criteri preventivamente individuati mentre il ricorso alla selezione, “rectius all’interpello”, è previsto per i soli casi di mancata riconferma;
- il conferimento in sede di interpello NON avviene in base all’ordine della graduatoria stilata dalla Commissione ma su designazione “motivata” del Direttore Generale, basata su criteri non individuati e assolutamente discrezionali, in spregio alla natura ed alla funzione che l’ordinamento vigente attribuisce alla stessa graduatoria. Addirittura, come per la nomina del coordinatore generale, la designazione avviene sulla base di una selezione senza alcuna predeterminazione di punteggi e senza graduatoria o ancora, come nel caso di nomina dei coordinamenti provvisori o del vicario del coordinamento generale, in assenza assoluta di selezione ma su base meramente discrezionale, in assoluto spregio al principio di parità di trattamento e di divieto di discriminazione: medesime funzioni, medesime indennità attribuiti a chi per selezione concorsuale a chi per gradimento;
- I punteggi utilizzati per la selezione:
- sono immotivatamente differenziati tra le diverse categorie professionali;
- sono stati elevati là dove il criterio è ancorato a valutazioni non oggettive ma discrezionali (per tutti si veda la valutazione delle “competenze e attitudini gestionali e relazionali” dei legali - dove la Commissione può ora attribuire fino a 18 punti - in cui la valutazione “dell’autorelazione motivazionale” del candidato oscilla da insufficiente ad eccellente, senza indicazione alcune del criterio che deve orientare la valutazione e quindi in assoluta discrezionalità, e dove non è dato capire a quanto ammonta e come incide il maggior peso che nella valutazione deve essere riservato ai professionisti centrali);
- sono ancorati a criteri di riferimento temporali assolutamente immotivati ed arbitrari (soli 28 anni per la valutazione dell’anzianità e solo a far data dal 1/1/2012 la valutazione dei titoli di servizio e dell’esperienza professionale).
Bene che dire! Se il contratto ha forza di legge tra le parti e se ancora l’amministrazione è tenuta al rispetto delle regole di trasparenza, imparzialità non discriminazione, il disvalore giuridico del regolamento licenziato dall’amministrazione è agli atti.
Se è vero che, come ci insegnano, l’interpretazione della normativa contrattuale deve essere fatta non solo tenendo conto del dato letterale e logico, essendo, invece, necessario esaminare le disposizioni del CCNL in maniera complessiva e sistematica, avendo riguardo alla funzione che le norme mirano a garantire, la non corrispondenza del regolamento in adozione al dettato contrattuale è agli atti come è agli atti la responsabilità di un futuro e certo contenzioso che non ci vuole vedere complici.
Il Coordinatore Medici UIL PA - INPS Gian Paolo Cioccia |
Il Coordinatore Professionisti UIL PA - INPS Maria A. Tuminelli |
Il Segretario Il Coordinatore Generale
Comparto F.C. UNAEP UIL PA – INPS
Oreste Manzi Sergio Cervo