Il decreto legislativo 75/2017, correttivo del Testo Unico sul pubblico impiego contiene, anche nella sua versione definitiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la norma (articolo 22 comma15) che consente alle Pubbliche Amministrazioni di bandire selezioni interne per il passaggio fra le aree del proprio personale.

Riportiamo il comma 15 dell'art. 22:
"15. Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al
fine di valorizzare le professionalita' interne, possono attivare,
nei limiti delle vigenti facolta' assunzionali, procedure selettive
per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo,
fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per
l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure
selettive riservate non puo' superare il 20 per cento di quelli
previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite
per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di
dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero
di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale
di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da
ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali
procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacita'
dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la
soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione
positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attivita'
svolta e i risultati conseguiti, nonche' l'eventuale superamento di
precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai
fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area
superiore."