Lo scorso venerdì 19 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato altri due decreti attuativi della riforma Madia.

Con il primo, dedicato alla riforma del T.U pubblico impiego di cui al decreto legislativo 165/2001, Il Governo ha inteso

  • superare la “dotazione organica” come limite alle assunzioni, introducendo il nuovo strumento del “Piano triennale dei fabbisogni di ciascuna amministrazione”, fermi restando i limiti di spesa, anche in previsione di un sistema informativo nazionale volto ad orientare la programmazione delle assunzioni;
  • introdurre nuove norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare l’azione disciplinare ed a renderne più chiara la disciplina procedurale e sanzionatoria;
  • prevedere, nelle procedure concorsuali pubbliche, meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l’esperienza professionale acquisita da coloro che hanno già avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall’esterno;
  • creare una nuova disciplina delle forme di lavoro flessibile, al fine di prevenire il precariato, unitamente ad una soluzione transitoria per superare il pregresso: viene stabilito a regime il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione e vengono introdotte specifiche procedure per l’assunzione a tempo indeterminato di personale;
  • integrare nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità;
  • definire in modo chiaro che materie escluse dalla contrattazione integrativa, stabilendo che -nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità - la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono invece escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali, quelle relativa al processo del lavoro;
  • riorganizzare le funzioni di accertamento medico legale in caso di assenze per malattia, con l’attribuzione all’I.N.P.S. delle relative competenze;

Con il secondo decreto, invece,

  • viene chiarito che il rispetto delle disposizioni in materia di valutazione delle performances costituisce non solo condizione necessaria per l’erogazione di premi, ma rileva anche ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell’attribuzione di incarichi di responsabilità al personale e del conferimento degli incarichi dirigenziali; è stato chiarito che la valutazione negativa delle performance, come specificamente disciplinata nell’ambito del sistema di misurazione, rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale e, in casi specifici e determinati, a fini disciplinari;
  • viene altresì chiarito che ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti o gruppi di dipendenti;
  • oltre agli obiettivi specifici di ogni amministrazione, è stata introdotta la categoria degli obiettivi generali, che identificano le priorità in termini di attività delle pubbliche amministrazioni coerentemente con le politiche nazionali, definiti tenendo conto del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza;
  • si stabilisce che gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), tenendo conto delle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell’amministrazione, dovranno verificare l’andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalare eventuali necessità di interventi correttivi. A tal proposito, sono previsti strumenti e poteri incisivi per garantire il ruolo degli OIV, specie con riferimento al potere ispettivo, al diritto di accesso al sistema informatico e agli atti e documenti degli uffici;
  • viene riconosciuto, per la prima volta, un ruolo attivo dei cittadini ai fini della valutazione della performance organizzativa;
  • nella misurazione delle performance individuale del personale dirigente, è attribuito un peso prevalente ai risultati della misurazione e valutazione della performance dell’ufficio da esso diretto;
  • sono introdotti nuovi meccanismi di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la performance, affidati al contratto collettivo nazionale, che stabilirà la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e i criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi corrisponda un’effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.

I DUE DECRETI SONO STATI PERALTRO APPROVATI Salvo Intese, e quindi il Dipartimento degli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio e la Ragioneria Generale dello Stato dovranno provvedere a redigere il testo definitivo.