Sul tema del regime tributario (tassazione corrente/tassazione separata) da applicare agli emolumenti arretrati corrisposti per prestazioni di lavoro dipendente, imputabili ad annualità pregresse ed erogati dall’Amministrazione in annualità successive, ci riferiamo in primis alle competenze economiche erogate a titolo di salario accessorio, siamo già intervenuti più volte, singolarmente ed unitariamente, con largo anticipo negli anni precedenti (i nostri primi comunicati risalgono al 2019) rispetto alla famosa risoluzione n.956-30/2020 dell’Agenzia delle Entrate di giugno 2020, risoluzione che segnò un cambio di indirizzo da parte dell’Amministrazione Finanziaria sul punto, per segnalare il non corretto prelievo fiscale applicato dall’INPS nel periodo che va da marzo 2019 sino a giugno 2020 compresi.
Andiamo per gradi.
Nel 2019, a decorrere dal mese di marzo, l’Istituto, smentendo, di fatto, un orientamento sino ad allora seguito, un orientamento che correttamente assoggettava a tassazione separata i compensi arretrati erogati al suo personale per prestazioni di lavoro dipendente, assoggettò, inopinatamente, a tassazione corrente, una forma di tassazione ben più onerosa della tassazione separata, il salario accessorio di tutto il personale dell’Istituto (dirigenti, professionisti, medici e personale delle aree) imputabile contabilmente al 2018, inaugurando una modalità operativa smentita da una consolidata giurisprudenza delle Commissioni Tributarie regionali e provinciali con l’importante avallo della Corte di Cassazione che aveva dato man forte ai giudici tributari.
Nonostante le nostre richieste, corredate anche da argomentazioni tecniche approfondite elaborate dai nostri colleghi esperti della materia, l’INPS ha dovuto attendere la famosa risoluzione dell’AdE per cambiare registro ed avviare a fine 2020 l’operazione di restituzione dell’IRPEF pagata in più dai colleghi attraverso un meccanismo che ha visto da un lato ridurre, negli ultimi mesi dello scorso anno, l’imponibile mensile della tassazione corrente per un importo pari alle competenze economiche del 2019 assoggettate in modo non corretto a tassazione corrente e dall’altro applicare la tassazione separata ai medesimi importi che nel 2020 erano stati, in prima battuta, assoggettati in modo non corretto a tassazione corrente.
Risolto il problema sui compensi 2019 corrisposti nel 2020, resta da definire il meccanismo restitutorio dei compensi imputabili al 2018 ed erogati nel 2019 (parliamo di un imponibile fiscale medio di circa 2.400 euro per le aree A B e C) a tassazione corrente anziché a tassazione separata: su questo argomento chiediamo all’Amministrazione di convocare le organizzazioni sindacali attesa la rilevanza che il tema assume per tutto il personale dell’Istituto, in modo da evitare possibili decadenze per iniziative da intraprendere come contribuenti nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria.
Roma, 22 luglio 2021
FP CGIL Matteo Ariano Antonella Trevisani |
CISL FP Paolo Scilinguo |
UIL PA Sergio Cervo |