L’articolo 1, comma 165, della Legge di Bilancio 2025 consente alle Pubbliche Amministrazioni (PA) di trattenere in servizio il personale (dirigenziale e non) fino al 70° anno di età, nel limite massimo del 10% delle facoltà assunzionali disponibili. L’obiettivo è rispondere a esigenze organizzative, come attività di tutoraggio e affiancamento ai neoassunti, o altre funzioni non diversamente assolvibili.
La misura non è applicabile a personale di magistratura, Forze armate, Forze di polizia e Vigili del fuoco.
Caratteristiche principali:
- Discrezionalità dell’amministrazione: l’amministrazione decide se trattenere in servizio il personale, in base a esigenze organizzative, senza alcuna richiesta o diritto da parte del lavoratore.
- Valutazione del merito: solo il personale con valutazioni ottime o eccellenti della performance può essere trattenuto.
- Consenso dell’interessato: il trattenimento è subordinato al consenso del dipendente.
- Durata: non c’è una durata minima del trattenimento, che deve essere commisurata alle esigenze organizzative, possibilmente non inferiore a un anno.
Per il personale dirigenziale, è possibile conferire incarichi anche per meno di tre anni, con il rispetto del limite di età.
Non sono cumulabili con altre normative sul trattenimento in servizio (ad esempio, quella prevista dal Decreto Giustizia del 2023).
Inoltre, il trattenimento opera senza soluzione di continuità tra il termine del servizio ordinario e la continuazione dell’attività lavorativa.
Il personale in comando o distacco deve ottenere il nulla osta dall’amministrazione di provenienza.
Roma, 22 gennaio 2025
Il Coordinamento Nazionale UILPA INPS