Con messaggio Hermes odierno n. 2371/2024 in materia di ferie la DCRU ha inteso “ricordare” a tutti i lavoratori i termini entro i quali le ferie debbano essere usufruite ed a richiamare i dirigenti al “rispetto” delle regole. Qualcuno potrebbe affermare che fin qui nulla di nuovo sull’argomento.

Eppure qualcosa non quadra. 

Che le ferie rappresentino un diritto incomprimibile del lavoratore è inciso pure sulla pietra. E sappiamo anche che finora, in tante sedi sul territorio italiano, su tale materia si sia ragionevolmente contemperato il dettato contrattuale, quello normativo e le esigenze funzionali dell’Istituto. E sappiamo anche che i piani ferie estivi sono già stati presentati ed approvati secondo la suddetta logica, utile sia alla parte datoriale che ai lavoratori.

Appare quindi discutibile l’ultima parte del messaggio ove, tra l’altro, si dispone: “Il termine legislativo dei 18 mesi successivi all’anno di maturazione per la fruizione di ulteriori due settimane di ferie, pertanto, può acquisire rilievo solo in presenza di eccezionali situazioni di assenza di lunga durata che abbiano impedito il rispetto delle scadenze contrattuali.”

In sintesi, l’amministrazione dichiara che in relazione al “principio di maggior favore” verso i lavoratori, sia necessario applicare il dettato contrattuale e non quello previsto dalla norma di legge.  

In sostanza: il diritto diventa dovere.

Ed allora provocatoriamente chiediamo all’Amministrazione: estendiamo il principio della supremazia del CCNL sulle norme di legge per tutte le materie di rilievo per i lavoratori dell’Istituto?

 Noi riteniamo che anche sulla questione ferie si debbano evitare inutili prove muscolari dirigenziali che, alla fine, comporteranno soltanto difficoltà gestionali e funzionali nelle sedi dell’Istituto e disagio ai lavoratori senza che si raggiunga l’obiettivo citato messaggio “del recupero delle energie psico fisiche del lavoratore…” 

A meno che l’Amministrazione, in fondo in fondo, non “speri” che i lavoratori continueranno a lavorare pur essendo assenti in ferie forzate: per caso vi è una disposizione del CCNL anche su questo?

Roma, 26 giugno 2024                                     

                                                           Il Coordinatore Generale  UILPA INPS

                                                                                   Sergio Cervo