Si è svolta ieri la riunione sindacale avente ad oggetto il contratto collettivo integrativo.

Nel corso della riunione l'Amministrazione ha invitato le OO.SS. alla sottoscrizione definitiva del testo del contratto integrativo del 2021, atto che era stato sottoscritto dalla nostra organizzazione sindacale.

In realtà però più che di sottoscrizione definitiva si è trattato di una vera e propria nuova discussione sul testo a seguito dell'inserimento di due nuovi commi nell’art 7 – il 7^ ed il 10^ - disciplinanti rispettivamente la maggiorazione della retribuzione di risultato per i coordinatori ad interim e la maggiorazione della retribuzione di risultato prevista dall'articolo 28 del CCNL sottoscritto il 9 Marzo del 2020.

Quanto ai coordinatori ad interim, la nuova stesura del comma 7 prevede che agli stessi venga attribuito il coefficiente di risultato di 130 limitatamente all'anno 2021 e limitatamente alla durata dell’incarico, fermo restando la incompatibilità della maggiorazione con l’indennità di coordinamento ex art 4 CCNI.

Quanto alla maggiorazione della retribuzione di risultato, l’introduzione del comma 10 ed il raffronto con l'articolo 28 del CCNL, hanno destato grande perplessità.

Invero l'articolo 28 del CCNL prevede che in sede di contrattazione integrativa, siano stabiliti i criteri per individuare “una limitata quota massima di dirigenti e professionisti “ (comma 5) tra quelli che hanno raggiunto la valutazione più elevata in base al sistema di valutazione adottato dall'amministrazione, cui riconoscere “una maggiorazione della retribuzione dei risultato con importo più elevato di almeno il 30% rispetto al valore medio pro capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato correlata alla valutazione di performance individuale”(comma 3).

Il comma 10 ora introdotto nell’art 7 del proposto CCNI prevede che detta maggiorazione del 30% sia attribuita ai professionisti che abbiano riportato la più elevata valutazione complessiva entro” il limite massimo dell'1% personale in servizio al 31 dicembre 2021.”

Prevede ancora che “il contingente di professionisti dell1%, qualora risulti il numero non intero, viene arrotondato ad un'unità intera con i consueti criteri matematici. Qualora la valutazione dell'ultimo professionista rientrante nel predetto contingente sia stata riportata anche da altri professionisti, anche costoro partecipano alla maggiorazione, tramite ripartizione tra tutti gli aventi diritto del budget costituito dal 30% del valore medio pro- capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione dei risultato correlata alla valutazione di performance individuale moltiplicato per il contingente base dell'1%/ di cui sopra, arrotondato ad unità intera.”

Premessa la perplessità in merito all’introduzione della maggiorazione per i soli professionisti e medici e non anche per i dirigenti, nonostante la diversa previsione della contrattazione nazionale che estende a tutti la norma, il primo nodo venuto al pettine è stato quello della individuazione della misura della maggiorazione.

A fronte del budget di riferimento costituito, per norma, dal 30% del valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato correlata alla valutazione di performance individuale (notoriamente costituita per il 70% dalla performance organizzativa e per il restante 30% dalla cd scheda di valutazione/risultato) l’Amministrazione ha precisato di calcolare di fatto la maggiorazione del 30% solo sulla performance riferita alla scheda di valutazione dei professionisti.

Secondo nodo quello della platea dei destinatari intesa questa dall’Amministrazione come unica categoria non distinta per classi professionali.

La norma stabilisce di riconoscere la maggiorazione come sopra individuata, all’ 1% dei professionisti in servizio al 31 dicembre 2021 che hanno raggiunto la valutazione più elevata.

A questo primo contingente se ne aggiunge poi un altro rappresentato dai professionisti che hanno conseguito la medesima valutazione dell'ultimo professionista rientrante nel primo contingente di modo che il budget complessivo della maggiorazione come sopra individuato, viene poi ripartito tra tutti gli aventi diritto.

Ciò con gli arrotondamenti del caso sia in sede di individuazione di primo contingente che di secondo.

Detto ciò, siamo consapevoli dello sforzo dell'Amministrazione che ha cercato di applicare la norma sulla maggiorazione della retribuzione di risultato nel miglior modo possibile ma non possiamo non tener conto che il meccanismo delineato è molto complesso e non permette di comprendere quali sono nella sostanza gli effetti prodotti.

Per questo abbiamo chiesto all'Amministrazione di esplicitare con degli esempi concreti a quanto indicativamente ammonterebbe l'importo riconosciuto a titolo di maggiorazione della retribuzione di risultato ex comma 10, quanti concretamente i professionisti interessati dalla maggiorazione, quali gli effetti della norma in caso di sommatoria su uno stesso professionista delle diverse maggiorazioni previste dal contratto.

Ciò, unitamente alle richieste avanzate da altri sindacati in merito all’applicazione della norma ha imposto il rinvio della sottoscrizione del CCNI.

Siamo consapevoli che la sottoscrizione definitiva del CCNI consente il pagamento dei saldi derivanti dal contratto e quindi la determinazione del t.e.c. con conseguente liquidazione per i legali, del saldo onorari compensati anno 2021 ma non per questo, in assenza delle precisazioni richieste, siamo disposti a condividere una maggiorazione della retribuzione di risultato basata di per se su un sistema di misurazione delle performance dei professionisti inadeguata, perché non in grado di rilevare e correttamente misurare tutte le attività svolte dai professionisti, e comunque discriminante la dove, all’interno di una stessa categoria, adotta immotivatamente criteri di misurazione diversi

Va necessariamente fatto voto, atteso che ancora neanche partono le trattative per il CCNI 2022 e siamo a Dicembre, che l’Amministrazione con la necessaria correttezza contrattuale attivi tempestivamente ogni utile attività per la sollecita stipula anche di quello relativo al 2023.

                        Il Segretario                                            Il Coordinamento Nazionale

                 Comparto F.C. UNAEP                                             UIL PA – INPS

                      Oreste Manzi                                                        Sergio Cervo

                                                                                                          Maria Tuminelli