Il lavoro agile, la nuova forma di lavoro che per qualche giorno alla settimana (di regola, negli esempi virtuosi, otto giorni al mese) può avvenire in un luogo diverso dall’ufficio tradizionale, è una delle misure volute dalla legge 124/2015 e dalla legge 81/2017 per conciliare i tempi di vita e di lavoro, per ridurre i costi e gli spostamenti dei lavoratori.

Questa nuova forma di lavoro consente di legare la prestazione di lavoro al raggiungimento degli obiettivi e non alla presenza oraria in un luogo.

La legge prevede che siano ammessi a partecipare al lavoro agile almeno il 10% dei lavoratori.

Quali attività?

La legge è particolarmente estensiva nel considerare le attività lavorabili a distanza impegnando la dirigenza ad organizzare il lavoro consentendo comunque di parcellizzare anche le attività solo parzialmente delocalizzabili al fine di consentire al maggior numero di dipendenti di fruirne. La norma, inoltre, prevede di aumentare l’uso di strumenti e tecnologie per rendere dematerializzabile il lavoro.

Quando il lavoro agile?

Questa forma di lavoro, su base volontaria, dovrebbe essere attivata il prima possibile stante il fatto che la legge 124 del 2015 prevedeva che entro tre anni si dovesse consentire l’accesso al 10% del personale della Pubblica Amministrazione.

A chi?

In linea generale, a tutto il personale dovrebbe essere consentito di lavorare in modo agile. In caso di richieste volontarie superiori al limite minimo del 10%, si dovrà privilegiare, nel rispetto dello spirito della norma, i dipendenti con residenza più distante dalla sede fisica di lavoro, i nuclei familiari incompleti e disagiati, con figli minori, le donne in gravidanza, le condizioni di salute del dipendente o dei familiari.

Ci aspettiamo che il personale informatico in servizio presso la DCOSI, già attualmente in possesso di tutti gli strumenti tecnologici e delle competenze necessari, sia attivato immediatamente nel limite minimo del 10% per riscontrare e rendere fattibile il dettato normativo consentendo l’immediata evidenziazione di eventuali difficoltà tecniche alle attività.

Tutte le direzioni centrali e territoriali dovrebbero preparare entro un ragionevole termine perentorio (60 giorni) il piano delle attività telelavorabili pena l’automatica considerazione di tutte le attività come lavorabili a distanza.

 

LA SEGRETERIA NAZIONALE
           UILPA-INPS