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 IPOTESI DI CCNI PER IL

 PERSONALE DELLE AREE A, B e C

 ANNO 2014

sottoscritto il 23.12.2014 a Roma fra l'INPS e CISL UIL CGIL

In data 23.12.2014  le delegazioni sottoscrivono la presente ipotesi di CCNI per il personale delle Aree:

 

PREMESSA

Il contesto sociale caratterizzato dal perdurare della crisi economica ha rafforzato il ruolo istituzionale dell’Inps che continua a svolgere la sua attività con senso di responsabilità e con la garanzia di prestazioni di alto livello per l’utenza.

Si è estesa la platea di soggetti che beneficia delle attività offerte dall’Ente volte a garantire e proteggere il mondo del lavoro sotto il profilo sociale e previdenziale, a sostenere l’occupazione e la legalità del lavoro, ad integrare il reddito delle famiglie disagiate, a fornire indennità nei casi di malattia e nella maternità, ad offrire un reddito alle fasce più deboli della popolazione quali anziani privi di forme di sostentamento e le persone con disabilità.

A seguito dell’accorpamento dei soppressi INPDAP ed ENPALS nell’INPS, disposto dall’art. 21 del decreto legge n.201/ 2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, l’Istituto ha rafforzato la sua funzione nell’ambito del sistema di welfare nazionale, divenendo il principale gestore della previdenza e assistenza pubblica.

Con il presente Contratto integrativo le parti si prefiggono di compiere un ulteriore passo verso la piena integrazione degli istituti contrattuali, sia in ambito giuridico che economico, riconoscendo e valorizzando il forte impegno profuso dall’Istituto che attraverso il suo personale e le sue strutture continua a garantire sempre migliori standard di servizi all’utenza.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione 

TITOLO II

RIPARTIZIONE DEL FONDO DEL PERSONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO

 

Articolo 2

Risorse finanziarie Aree professionali A B C e personale ex art. 15 legge n. 88/1989

  1. Le risorse finanziarie per l’anno 2014 ammontano complessivamente ad euro 417.558.991,40 per il personale delle Aree A, B e C e ad euro 32.738,62 per il personale appartenente al ruolo ad esaurimento. Detti importi sono utilizzati secondo la tabella che segue:

Personale delle aree ABC

2014

Posizioni organizzative

21.000.000,00

Particolari compiti

12.833.527,00

Progetti speciali

100.641.344,00

Incentivo produttività

114.975.686,94

Trattamenti di professionalità e produttività

66.084.148,92

Totale

315.534.706,86

Gli importi di euro 47.359.251,50 e di euro 54.665.033,04, sono riservati rispettivamente all’erogazione dell’indennità di ente e agli sviluppi professionali e non sono, pertanto, disponibili per la contrattazione integrativa di ente.

Personale del r.e. ex art. 15 L. 88/89

2014

Sistema indennitario

15.724,92

Progetti speciali

5.589,50

Incentivo produttività

9.839,95

Totale

31.154,37

L’importo di euro 1.584,25 è riservato all’erogazione dell’indennità di ente e, pertanto, non è disponibile per la contrattazione integrativa di ente.

Articolo 3

Norme in materia di trattamento accessorio

  1. In relazione al processo di integrazione in atto delle attività e delle funzioni dell’Inpdap e dell’Enpals all’Inps, al fine di operare un ulteriore passo verso l’armonizzazione dei diversi istituti economici previsti nei contratti integrativi dei tre Enti, si conferma il conglobamento delle quote di salario accessorio disciplinate dall’art. 7, comma 2, del CCNI 2013, sotto l’unica voce stipendiale “Trattamento economico di professionalità”, così come determinato dall’art. 4, comma 1, punto 2 del CCNI 2013, legato alla valutazione e corrisposto in relazione ai coefficienti di merito individuali prevsiti dal sistema di misurazione e valutazione in uso nell’Ente, secondo principi di corrispettività e rendimento in applicazione dell’art. 7, comma 5 del d.lgs. 165/2001.
  1. Le parti concordano di confermare la maggiorazione del coefficiente individuale di attribuzione degli incentivi nella misura del 7% per personale amministravo previsto dall’art. 8, comma 1, punto 3, del CCNI 2012, non destinatario di compensi aggiuntivi o continuativi ad altro titolo e la maggiorazione del coefficiente individuale di attribuzione degli incentivi nella misura del 15% per personale amministrativo assegnato alle attività di contenzioso dell’invalidità civile.
  1. In occasioni di progressioni sia all’interno delle aree che tra le aree, qualsiasi trattamento economcio, comunque denominato, attribuito in virtù della professionalità acquisita, è soggetto a riassorbimento di un importo pari al 70% dell’incremento della retribuzione tabellare. Tale riassorbimento non potrà comunque superare il 50% TEP. Detto riassorbimento trova applicazione fino a produrre un saldo annuo complessivo pari a zero rispetto agli incrmenti contrattuali erogati in occasione dei passaggi interni.
  1. Il trattamento economico di professionalità, di cui al comma 1 del presente articolo, è erogato al personale entrato in servizio dal 1° gennanio al 31 dicembre 2012, nella misura di 90 euro mensili, dal 1° gennaio al 30 novembre 2014.
  1. In relazione alla necessità di omogeneizzare e armonizzare il salario accessorio del personale dell’INPS e delle gestioni ex Inpdap ed ex Enpals, l’entità del trattamento economico correlato alla professionalità, previsto dal comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1° dicembre 2014, è riparametrato nella misura degli importi di seguito riportati:

Posizione economica

Importo mensile

C5

390,00

C4

390,00

C3

370,00

C2

365,00

C1

365,00

B3

365,00

B2

365,00

B1

365,00

A3

365,00

A2

365,00

A1

365,00

L’erogazione di tale trattamento economico è strettamente correlata ai coefficienti di merito individuali definiti dal sistema di misurazione e valutazione dell’Ente, secondo principi di corrispettività e rendimento in applicazione dell’art. 7, comma 5 del d.lgs. 165/2001.

Fatti salvi i compensi già erogati sulla base delle verifiche trimestrali effettuate sul raggiungimento degli obiettivi di produttività e qualità, verificata la disponibilità delle risorse necessarie, accertato il raggiungimento degli obiettivi individuali e di struttura complessivi, le eventuali risorse residue saranno finalizzate a garantire che il trattamento economico complessivo non risulti peggiorativo rispetto a quello conseguente all’applicazione degli istituti giuridici ed economici secondo le modalità previste presso gli Enti di provenienza, nelle more della completa armonizzazione del trattamento accessorio.

 

Articolo 4 Compensi per particolari compiti

  1. Al fine di favorire il completamento del processo di integrazione delle attività e delle funzioni dell’Inpdap e dell’Enpals all’Inps, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 24 dicembre 2011, n. 214, ed assicurare la continuità delle funzioni svolte e preservare il livello quali-quantitativo dei servizi erogati,   ai funzionari ex Inpdap ed ex Enpals, già titolari di posizione organizzativa presso detti enti soppressi, è riconosciuta una indennità, ai sensi dell’art. 32 del CCNL 1998-2001, nella misura degli importi già percepiti presso l’ente di provenienza, finalizzata a premiare l’impegno e l’esercizio di compiti di ottimizzazione nel passaggio di conoscenze e competenze nell’Ente incorporante.
  1. Nell’ambito del sistema di mobilità delle posizioni organizzative,   il personale che, all’esito delle fasi di interpello, non risulti riassegnatario di incarico, potrà essere adibito al presidio delle attività ovvero al passaggio delle competenze; a tale personale è attribuito un compenso per particolari compiti nella misura dell’indennità percepita in precedenza.
  1. Al personale già titolare della responsabilità delle posizioni organizzative coinvolte nel processo d’istituzione dell’Agenzia Flussi contributivi e adibito a compiti di ottimizzazione in applicazione della circolare n. 36 del 20/03/2014 compete la corresponsione dell’indennità nella misura già percepita.
  1. Al personale proveniente dagli enti soppressi, che risulti assunto e/o inquadrato in Area B nel profilo specialistico informatico e che svolga, nell’ambito delle proprie competenze, dette funzioni, è riconosciuta una indennità ai sensi dell’art. 32 del CCNL 16/02/1999, pari a € 1.020,00 annui.
  1. Al personale proveniente dagli enti soppressi, che risulti inquadrato in Area B nel profilo specialistico socio-assistenziale e che svolga, all’interno delle strutture sociali, nell’ambito delle proprie competenze, dette funzioni, viene corrisposta una indennità, ai sensi dell’art. 32 del CCNL 16/02/1999, pari a € 1.020,00 annui.
  1. Al personale inquadrato nell’Area B che svolge funzioni di supporto al GAI viene corrisposta una indennità, ai sensi dell’art. 32 del CCNL 16/02/1999, pari a € 1.020,00 annui.
  1. Al personale titolare della posizione di “integratore di processo”, con compiti volti al superamento dei confini tra i diversi moduli organizzativi ed una maggiore fluidità dei processi, è attribuita una indennità per specifica resposnabilità, ai sensi dell’art. 32 CCNL 1998-2001.
  1. In ragione della particolare responsabilità   attribuita al personale inquadrato nella posizione C5 con decorrenza 24/9/1999 che, in aggiunta alla preposizione ad una specifica posizione organizzativa, ricopre funzioni di integrazione delle linee di processo o di staff della dirigenza, viene stabilita una indennità ai sensi dell'art. 32, comma 2, del CCNL 1998-2001.
  1. Le parti convengono sull’attribuzione di compensi per l’esercizio delle seguenti attività:
    1. Compensi per attività di front office fisico, telefonico e multimediale;
    2. indennità turnisti EAD;
    3. compiti di autista;
    4. compenso maneggio valori;
    5. compenso informatici. Dal 1°/09/2014 anche al personale informatico gestione ex Inpdap a seguito della definitiva integrazione;
    6. particolari compiti tecnico edilizio. Dal 1°/11/2014 anche al personale tecnico gestione ex Inpdap a seguito della definitiva integrazione;
    7. particolari compiti disegnatore lucidista;
    8. particolari compiti stenografo/resocontista;
    9. particolari compiti traduttore;
    10. Elaborazioni immagini fotografiche.
  1. In relazione ai maggiori impegni ed adempimenti derivanti dal trsferimento all’Istituto delle attività connesse all’invalidità civile, al personale dell’are C con profilo sanitario, è riconosciuto un compenso di € 154,94 per dodici mensilità, non cumulanile con la maggiorazione TEP e con altre eventuali indennnità.
  1. Per i funzionari dell’area C che, su incarico annuale del Direttore Generale e su proposta dei responsabili delle Direzioni di prodotto e del Direttore Centrale Risorse Umane, svolgono le funzioni di “analista amministrativo”, è attribuito un compenso in misura pari all’indennità di responsabile di linea prodotto/servizio. Il numero di tali comensi non può superare il limite massimo di 30 unità.
  1. Al personale già destinatario dell’indennità di funzione ex art.15, comma 2 legge 88/89, in occasione dell’attuazione del nuovo sistema indennitario è riconosciuto un compenso per lo svolgimento di attività a stralcio riferite al vecchio modello organizzativo. In caso di attribuzione di una posizione organizzativa riferita al nuovo modello organizzativa, la suddetta indennità ex art. 15 è riassorbita fino a concorrenza.
  1. Al personale già destinatario dell’indennità CCDE 1998 per l’esercizio della funzione di “Capo ufficio”, a cui è stata attribuita un’indennità di posizione organizzativa, non viene riassorbita la quota indennitaria relativa alla responsabilità specifica erogata ai sensi dell’art. 32 del CCNL 1999 (tale disposizione non si applica al personale inquadrato nella posizione C5 con decorrenza 24/9/1999 che percepisce la specifica indennità aggiuntiva prevista dal CCNI 2001).
  1. Al personale delle qualifiche ad esaurimento ex art. 15, 1° comma, l. 88/89, al fine di dare adeguato apprezzamneto all’elevata professionalità e alla consolidata esperienza gestionale, è attribuita una indennità di progetto/staff collegata alla responsabilità di particolari funzioni.
  1. Al personale dell’area C con il profilo “vigilanza” è attribuita l’indennità per responsabilità specifica di cui all’articolo 32 del CCNL 1999, per un importo di
    € 414,94 mensili per dodici mensilità, comprensiva del compenso per particolari compiti in godimento.
  1. Al personale con il ruolo di autista e di geometra ex Inpdap è attribuita l’indennità stabilita dall’articolo 13 CCNI 2012 – Sezione Inpdap per compensare l’esercizio di particolari compiti ai sensi dell’art. 32 CCNL 1998-2001.
  1. Al personale con compiti di istitutore di cui al punto 2 del contratto integrativo relativo all'anno 1998 gestione ex Inpdap, viene riconosciuta una specifica indennità ai sensi dell’art. 32 CCNL 1998-2001, tenendo conto dell’impegno individuale anche in relazione alla maggiore gravosità dell’orario di lavoro.

TITOLO III

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Articolo 5

Indennità Posizioni organizzative

  1. Le parti convengono che al personale titolare di posizione organizzativa compete la corresponsione dell’indennità nella misura prevista nella tabella riassuntiva di seguito riportata:
 

ART. 17 CCNL 1999

ART. 32 CCNL 1999

 
 

INDENNITA’ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

INDENNITA’ DI RESPONSABILITA’ SPECIFICA

INDENNITA’ DI   RESPONSABILITA’ ESTERNA

Totale

annuo

 

Importo annuo

(per 13mensilità)

Importo annuo

(per 12 mensilità)

(per 12 mensilità)

Responsabile Agenzia complessa

2.470,00

7.800,00

13.200,00

23.470,00

Responsabile di progetto ad alto contenuto tecnologico

2.470,00

12.840,00

 

15.310,00

Funzione di elevata professionalità

2.470,00

12.840,00

 

15.310,00

Responsabile Agenzia Prestazioni servizi individuali (1)

2.470,00

2.520,00

5.040,00

10.030,00

Responsabile di Agenzia territoriale (con produzione omogeneizzata   annua pari o superiore a 8000 punti) 

2.470,00

2.520,00

5.040,00

10.030,00

Responsabile di Agenzia Flussi contributivi (1)

2.470,00

2.520,00

5.040,00

10.030,00

Responsabile di Agenzia territoriale (5)

2.470,00

2.520,00

3.108,00

8.098,00

Responsabile di Unità Organizzativa   (2) (3)

2.470,00

2.520,00

 

4.990,00

Responsabile di Unità organizzativa ‘Vigilanza Ispettiva’

2.470,00

4.979,29*(6)

 

7.449,28

Responsabile di Linea Prodotto/Servizio   (3)

2.470,00

2.520,00

 

4.990,00

Controller

2.470,00

2.520,00

 

4.990,00

 

2.470,00

2.520,00

 

4.990,00

Responsabile di Team (3)

2.470,00

2.520,00

 

4.990,00

Capo progetto EAD

2.470,00

2.520,00

 

4.990,00

Responsabile Gruppo Assistenza Interna ed Esterna

2.470,00

2.520,00

 

4.990,00

Responsabile URP

2.470,00

2.520,00

 

4.990,00

Ottimizzatore Agenzie Aree   Metropolitane

2.470,00

630,00

 

3.100,00

  1. Le posizioni organizzative di “Responsabile di Agenzia interna” e di “Responsabile di Unità di coordinamento operativo” permangono residualmente nelle Sedi non ancora interessate dalla sperimentazione di cui alla circolare n.36/2014, mantenendo gli importi delle indennità previsti per detti incarichi dall’art. 3 del CCNI 2013.
  2. L’indennità prevista per la funzione di Responsabile di Unità organizzativa trova applicazione anche per i responsabili di U.O. “Gestione attività contabili”, “Supporto area legale e gestione contenzioso giudiziario”, “Gestione organizzativa ricorsi amministrativi”.
  3. L’indennità prevista per gli incarichi di Responsabile di Unità organizzativa, di Linea prodotto/servizio e di Team, trova applicazione anche per gli incarichi U.O., LPS e Team svolti presso le sedi integrate relativi alla Gestione pubblica nonchè per gli incarichi LPS polo PALS e previdenza PALS.
  4. La posizione organizzativa di “Responsabile Informazioni istituzionali e R.P.” permane residualmente nelle Sedi non ancora integrate.
  5. Indennità attribuita anche al coordinatore delle attività educative didattiche del Liceo paritario San Bartolomeo di San Sepolcro.
  6. L’indennità di responsabilità specifica di euro 2.520 attribuita ai responsabili di unità organizzativa è ricompresa nell’indennità pari ad euro 4.979,28 prevista dall’art. 6, comma 1, del CCNI 2012 e dall’art. 5, comma 1, del presente Accordo, ai sensi art. 32 del CCNL 1998-2001.
  1. Per le agenzie territoriali  il soddisfacimento dei parametri dimensionali e di complessità sarà sottoposto a verifica annuale sulla base dei risultati di consuntivo dell’anno precedente.

TITOLO V

PRODUTTIVITA’

Articolo 6

Incentivo alla produttività e progetti speciali

  1. Le verifiche trimestrali dell’andamento produttivo, della produttività e della qualità per l’anno 2014, definite dal sistema di programmazione e misurazione della performance, formeranno oggetto di informativa in sede di Osservatorio sulla produttività, previa analisi congiunta a livello regionale,.

Dette verifiche sono fissate al:

  1. In relazione agli obiettivi di produttività, le risultanze di dette rilevazioni trimestrali, rapportate ai parametri per la liquidazione degli incentivi riferiti al periodo di riferimento e ai coefficienti di ripartizione e di merito daranno luogo al pagamento, nel mese successivo a quello di verifica (maggio, agosto, novembre e aprile), di compensi a titolo di incentivazione ordinaria, commisurati ai risultati rendicontati alla data di riferimento.
  2. Il budget dell’incentivazione ordinaria per la produttività sarà trimestralizzato e ciascun pagamento sarà commisurato proporzionalmente al trimestre.
  3. In relazione agli obiettivi di qualità, le risultanze di dette rilevazioni, rapportate ai parametri per la liquidazione degli incentivi riferiti al periodo di riferimento e ai coefficienti di ripartizione e di merito individuali, daranno luogo al pagamento di compensi a titolo di incentivazione speciale nel mese di novembre, commisurati ai risultati rendicontati alla data di riferimento, al netto delle anticipazioni mensili di 90,00 euro.
  4. Le quote di incentivazione che risulteranno non corrisposte in ciascun pagamento infrannuale, per effetto del definitivo mancato raggiungimento dell’obiettivo, incrementeranno la quota stanziata per il saldo dell’incentivazione ordinaria per la produttività.
  5. L’erogazione dei saldi per incentivazioni ordinaria e speciale, con budget eventualmente incrementati delle risorse non utilizzate per altri istituti contrattuali, da effettuare nel mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, sarà commisurata ai risultati definitivi raggiunti da ciascuna struttura elaborati sull’intero anno di riferimento.
  6. Fatto salvo quanto sottratto alla disponibilità del fondo, in quanto obbligatoriamente destinato al finanziamento dell’indennità di Ente e alle progressioni economiche, relativamente alle quote indicate nell’articolo 2,   le somme eventualmente non erogate in applicazione delle norme contenute nel presente CCNI, andranno ad incrementare la quota destinata a remunerare l’incentivazione alla produttività.